AIRE: quando e come iscriversi

L’ AIRE, Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero,  contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi.

L’ente competente alla regolare tenuta dell´anagrafe della popolazione residente all´estero è il Comune.  Ma è istituita, presso il Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell´interno, un´AIRE nazionale, costantemente aggiornata, che contiene i dati trasmessi da tutte le anagrafi comunali.

Iscriversi all’AIRE è un obbligo prescritto dalla legge se:

si è cittadini italiani e si intende spostare la propria residenza all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi.

–  si è cittadini italiani nati all’estero e da sempre residenti al di fuori del territorio italiano;

–  si acquisisce la cittadinanza italiana all’estero.

L’iscrizione all’AIRE è il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dalle Rappresentanze consolari all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti, quali per esempio:

  • L’esercizio regolare del diritto di voto;
  • la possibilità di ottenere il rilascio o rinnovo di documenti di identità e di viaggio, nonché certificazioni;  
  • di avvalersi di numerose agevolazioni legate a leggi regionali e nazionali.

 

  Come iscriversi all’Aire

Per formalizzare l’iscrizione all’Aire è necessario recarsi, entro 90 giorni dalla data di emigrazione, presso l’Ufficio consolare competente per territorio per rilasciare la dichiarazione di espatrio.

Sarà compilato un apposito modello (CONS/01), che verrà poi trasmesso dall’Ufficio consolare al Comune di ultima residenza in Italia che provvederà alla cancellazione dall’Anagrafe della popolazione residente e alla contestuale iscrizione in Aire.

E´possibile ­richiedere l’iscrizione all’Aire  anche dopo i 90 giorni dal trasferimento e ­ regolarizzare, così, la propria posizione anagrafica.

L´iscrizione puó essere effettuata anche d´ufficio, nel caso di cittadini che non abbiano presentato le dichiarazioni dovute, ma dei quali gli Uffici consolari competenti abbiano conoscenza, in base ai dati in loro possesso e agli accertamenti eseguiti.

Il cittadino viene informato di tale iscrizione attraverso un atto amministrativo del comune, notificato all´indirizzo estero.

La cancellazione dall’A.I.R.E. avviene:

  • per iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) di un Comune italiano a seguito di trasferimento dall’estero o rimpatrio;
  • per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
  • per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni, oppure quando risulti non più valido l’indirizzo all’estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo;
  • per perdita della cittadinanza italiana.

Per maggiori informazioni www.armanolawfirm.com/contatti/

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